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Agenzia AVS – Sportello LAPS

Il comune dispone di un Ufficio che si occupa della gestione delle attività dei servizi a finalità sociale ed assistenziale: quale Agenzia comunale AVS/AI, esso fa, in particolare, da tramite e da consulente alla popolazione per l’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS).

Il comune dispone di un Ufficio che si occupa della gestione delle attività dei servizi a finalità sociale ed assistenziale: quale Agenzia comunale AVS/AI, esso fa, in particolare, da tramite e da consulente alla popolazione per l’Istituto delle Assicurazioni Sociali (IAS).
In qualità di ufficio sociale offre informazioni e consulenza a famiglie, anziani, giovani e adulti allo scopo di consentire l’accesso ad enti e servizi sociali, come pure a misure, prestazioni e risorse erogate da enti e fondi pubblici e privati.

1. Agenzia AVS

Si occupa del controllo primario della copertura assicurativa contro le malattie per quanto attiene all’assicurazione obbligatoria di base e delle seguenti richieste e procedure:

Rendita di vecchiaia
Prestazione complementare AVS/AI
Rendita anticipata o rinviata
Rendita per superstiti
Rendita d’invalidità per adulti o per minorenni
Prestazioni per mezzi ausiliari dell’AVS
Assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI
Separazione dei redditi in caso di divorzio
Certificato d’assicurazione
Affiliazione degli indipendenti
Iscrizione di accrediti per compiti assisteziali
Affiliazione delle persone senza attività lucrativa
Indennità di maternità

I formulari per le richieste possono essere ottenuti presso l’Agenzia AVS o in versione elettronica (PDF compilabile) direttamente dal sito internet dell’Istituto delle assicurazioni sociali.

Rendita di vecchiaia

Hanno diritto ad una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l’età di pensionamento. Il questionario deve essere consegnato a quest’ufficio 3-4 mesi prima del compimento del 65. anno d’età, per gli uomini, e 64. anno d’età per le donne delle classi 1942 e successive.

Alla domanda si devono allegare: il certificato AVS ed il libretto di famiglia

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Prestazione complementare AVS/AI

Quando le rendite e gli altri redditi di cui usufruisce un beneficiario dell’Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (AVS) o dell’Assicurazione Invalidità (AI) non sono sufficienti a coprire il suo fabbisogno vitale, egli ha diritto a una prestazione complementare annua da parte dello Stato.

L’importo di tale sussidio annuale è fisso, adeguato al rincaro e versato automaticamente agli aventi diritto. Nel 2006 esso è di Fr. 1’800.– per persone sole, Fr. 2’600.– per coniugi e Fr. 900.– per orfani.

Per ospiti di case per anziani, tale sussidio è di Fr. 800.– per le persone sole e di Fr. 1’200.– l’anno per quelle coniugate.

Le persone considerate aventi diritto possono farsi rimborsare inoltre le seguenti spese:

  • Partecipazione ai costi (spese e franchigia) della cassa malati fino a un massimo di Fr. 1’000.– all’anno
  • Assistenza e cura a domicilio o presso istituti diurni
  • Cure dentarie, con presentazione di un preventivo per trattamenti dai Fr. 3’000.– in su
  • Spese di trasporto al luogo di trattamento medico più vicino
  • Spese per mezzi ausiliari di cura, come l’affitto di un letto di degenza azionato elettricamente
  • Spese supplementari causate da un regime dietetico di importanza vitale
  • Terapie balneari e soggiorni di convalescenza prescritti dal medico

Maggiori dettagli possono essere ottenuti presso l’Agenzia AVS del Comune.

Alla domanda devono essere allegati: il cedolino AVS/AI, il cedolino di altre rendite e/o pensioni estere, il contratto d’affitto, l’ultima notifica di tassazione, il saldo di conti correnti bancari e/o postali, il saldo di eventuali debiti ipotecari e l’atto notarile in caso di diminuzione della sostanza intervenuta dopo il 1964 (donazione, vendita, ecc.).

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Esonero del canone radiotelevisivo

beneficiari di prestazioni complementari AVS o AI sono esentati dall’obbligo di pagare la tassa di ricezione dei canoni radiotelevisivi.
La relativa richiesta va inoltrata direttamente all’Ufficio di riscossione Billag SA, Casella postale, 1701 Friborgo (formulari a disposizione presso l’Agenzia AVS del Comune).

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Rendita anticipata o rinviata

La riscossione della rendita di vecchiaia da parte delle donne e degli uomini può essere anticipata fino a due anni oppure essere rinviata fino ad un massimo di cinque anni. La richiesta di una rendita anticipata deve essere inoltrata al più tardi l’ultimo giorno del mese in cui si compie l’anno a partire dal quale si desidera anticipare la rendita.

Documenti da allegare: il certificato AVS ed il libretto di famiglia.

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Richiesta di una rendita per superstiti

Hanno diritto ad una rendita vedovile:
1. le donne sposate che, alla morte del coniuge, hanno uno o più figli (di qualsiasi età)
2. le donne sposate che, alla morte del coniuge, non hanno figli a condizione che, alla sua morte, abbiano compiuto i 45 anni e siano state sposate durante almeno 5 anni
3. le donne divorziate che, alla morte dell’ex coniuge, adempiono una delle condizioni seguenti:

  • hanno uno o più figli ed il matrimonio è durato almeno 10 anni
  • il divorzio è intervenuto dopo che esse hanno compiuto i 45 anni e il matrimonio è durato almeno 10 anni
  • il figlio più giovane ha compiuto i 18 anni dopo che la madre divorziata ha compiuto i 45 anni

4. i vedovi e gli ex divorziati che hanno figli d’età inferiore ai 18 anni

Alla domanda si devono allegare: il certificato AVS ed il libretto di famiglia

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Richiesta di una rendita d’invalidità per adulti o per minorenni

Hanno diritto alle prestazioni dell’AI gli assicurati che, a causa di un danno alla salute, sono totalmente o parzialmente incapaci di esercitare un’attività lucrativa o di compiere i loro lavori abituali in modo permanente o per una lunga durata. Gli assicurati d’età inferiore ai 20 anni sono considerati invalidi se si ritiene che il danno alla salute potrà compromettere la loro futura capacità di guadagno.

Documenti da allegare: il certificato AVS ed il libretto di famiglia.

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Download formulario minorenni
Download formulario adulti

Richiesta di prestazioni per mezzi ausiliari dell’AVS

L’AVS concede dei sussidi per l’acquisto di mezzi ausiliari indipendentemente dal reddito e dalla sostanza della persona assicurata.

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Richiesta di un assegno per grandi invalidi dell’AVS o dell’AI

Possono richiederlo i beneficiari di rendita AVS/AI, la cui grande invalidità dura ininterrottamente da almeno un anno.

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Richiesta di separazione dei redditi in caso di divorzio

Documenti da allegare: il certificato AVS e la sentenza di divorzio.

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Richiesta di un certificato d’assicurazione

Per il rilascio del certificato AVS, anche in caso di perdita, cambiamento del cognome o cittadinanza.

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Affiliazione degli indipendenti

Documenti da allegare: il certificato AVS e l’ultima notifica di tassazione

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Richiesta d’iscrizione di accrediti per compiti assistenziali

Questi accrediti sono attribuiti alle persone che si occupano di parenti bisognosi di cure (beneficiari di assegno per grandi invalidi) nella stessa economia domestica.

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Affiliazione delle persone senza attività lucrativa

L’obbligo contributivo AVS nasce il 1. gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui si compiono i 20 anni.

Documenti da allegare: il certificato AVS, il cedolino AI, il cedolino di altre rendite e/o pensioni, gli ultimi conteggi stipendio e/o disoccupazione e l’ultima notifica di tassazione.

Indennità di maternità

Hanno diritto all’indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino:

  • esercitano un’attività lucrativa dipendente;
  • esercitano un’attività lucrativa indipendente;
  • collaborano nell’azienda appartenente al coniuge, alla famiglia o al convivente e ricevono un salario in contanti;
  • sono disoccupate e ricevono già un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione o adempiono le condizioni contributive per l’ottenimento di un’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione;
  • per malattia, infortunio o invalidità, sono incapaci al lavoro e percepiscono dunque un’indennità giornaliera da parte di un’assicurazione sociale o privata, a condizione che questa indennità sia stata calcolata sulla base di un salario guadagnato in precedenza;

hanno un contratto di lavoro valido, ma il cui diritto alla continuazione del versamento del salario o al versamento di indennità giornaliere è giunto a termine.

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2. Sportello Laps

Dopo l’entrata in vigore, dal 1. febbraio 2003, della Laps (Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali), il Comune non è più competente per l’accoglienza e la compilazione di domande di sostegno all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI). Rimane però incaricato di informare i richiedenti di tali prestazioni, valutarne l’idoneità e richiederne la presa in consegna del caso allo sportello regionale LAPS con sede a Losone, che è competente per la compilazione e l’inoltro delle richieste di prestazioni per il nostro Comune.

Scopo di questa Legge è di garantire il minimo vitale a tutte le economie domestiche evitando per quanto possibile il ricorso all’assistenza sociale. Le prestazioni che rientrano in questa legge sono:

  • Partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie, che copre parzialmente il premio LaMal
  • Aiuto sociale allo studio
  • Assegno di studio
  • Assegno complementare per il perfezionamento e la riqualifica professionale
  • Indennità straordinarie di disoccupazione
  • Assegni integrativi per i figli (AFI)
  • Assegni di prima infanzia (API)
  • Prestazioni assistenziali, che coprono il minimo vitale (secondo il limite COSAS, leggermente inferiore a quello Laps)

Competente per l’aiuto sociale allo studio, l’assegno di studio e l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualifica, è l’Ufficio cantonale delle borse di studio e dei sussidi